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Il Nostro Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART.1

Denominazione

E’ costituita un’associazione culturale denominata “Luppolo di Mare” (di seguito indicata come “Associazione”).

 

Art.2

Sede

L’Associazione ha, attualmente, sede legale in Roma via Padre Mariano da Torino 19

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative decentrate, qualora ciò risulti utile allo sviluppo della attività associativa. Queste assumono per esteso la denominazione dell'associazione con l'aggiunta del termine Sezione o espressioni equipollenti e nelle quali opereranno gli organi di cui all’ art. 22, secondo i principi fissati nel presente Statuto.

Fino alla costituzione di altre sedi decentrate, “Luppolo di Mare” associazione non riconosciuta ed i suoi organi sociali sono rappresentativi dell’intera associazione.

 

Art.3

Forma giuridica

L’associazione “Luppolo di Mare” è organizzata come associazione non riconosciuta come persona giuridica.

 

Art.4

Caratteristiche peculiari dell’Associazione

L'associazione ha come obiettivo principale la divulgazione della cultura della birra fatta in casa.

Essa, informata al principio democratico, è apolitica, apartitica e non ha alcun fine di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità conoscitive e, pertanto, non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

Art. 5

Finalità e scopi

Lo scopo principale dell’Associazione “Luppolo di Mare” è quello di promuovere la diffusione della cultura e della birra fatta in casa, dei prodotti tipici e dell'arte culinaria ad essa abbinati.

Per il conseguimento dello scopo sociale verranno realizzate diverse attività, lezioni sulle metodologie di produzione, gli stili e le tecniche, organizzati incontri culturali sulla storia, la tradizione e la realtà attuale della birra,  su birrerie di particolare interesse con l'eventuale partecipazione dei responsabili, e riunioni a tema di degustazione guidata con l'intervento di esperti.

Per conseguire una conoscenza diretta della realtà produttiva di paesi di grande tradizione birraria, verranno presi contatti con gruppi di appassionati italiani e di altri paesi e si organizzeranno viaggi nelle zone particolarmente vocate, cercando di ottenere per i soci condizioni convenienti ed opportunità esclusive, con visite agli impianti di produzione, a locali e ristoranti di particolare qualità e fama, a manifestazioni ed eventi di grande rilevanza, senza trascurare l'aspetto culturale e turistico dei luoghi visitati. Le iniziative permanenti o specifiche, svolte in sede o presso strutture appropriate da individuare volta per volta, saranno divulgate mediante comunicazioni periodiche, con mezzi tradizionali o via internet.

Nell’interesse degli associati, dunque, l’Associazione persegue indicativamente, e non tassativamente, i seguenti scopi e svolge le seguenti attività:

· promuovere l' Homebrewing in Italia e lo scambio di informazioni sui metodi produttivi;

· promuovere la cultura e la conoscenza della birra di qualità artigianale e naturale;

· diffondere la propria attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi,spettacoli, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno;

· evidenziare l’importanza del binomio: cultura alimentare e produttore;

· Promuovere e favorire la  formazione e la crescita di homebrewer e degustatori consapevoli, incoraggiare lo scambio di informazioni riguardanti produttori e birre, promuovere la creazione e la crescita in Italia di realtà associative locali aventi i medesimi scopi statutari dell'Associazione;

· favorire l’accrescimento culturale tematico dei propri associati;

· creare una "rete" informativa tale da permettere a tutti i birrifici ed i produttori e venditori di materie prime associati di far conoscere i propri prodotti ai locali, e, soprattutto, stimolare la collaborazione tra essi. L'Associazione, a tal fine, promuoverà negozi di homebrewing, beershop, birrifici e locali creando e sostenendo eventi.

L’associazione, inoltre, si riserva di:

· Organizzare giornate in cui verrà prodotta birra fatta in casa per confrontare gli stili e le tecniche di produzione dalle più semplici alle più complesse ma sempre nel campo artigianale;

· Promuovere l’uso degli ingredienti tradizionali della birra (acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito), sperimentando a scopo dimostrativo e didattico anche l’uso di estratti, luppolati e non e combinazioni di spezie ed altri aromi sempre di origine naturale.

· porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;

· organizzare visite a birrifici artigianali, con lo scopo di aumentare la cultura brassicola dei soci;

· promuovere e sensibilizzare i soci e non, verso l'assunzione responsabile di birra e alcolici in generale.

In ogni caso si demanda all’Assemblea l’indicazione di ulteriori attività per il perseguimento degli scopi sociali.

 

Art. 6

Modalità per il raggiungimento degli scopi

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si avvale dell’apporto volontario e gratuito degli associati.

Solo in particolari casi e per particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite svolte da soci e da terzi.

 

Art.7

Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

 

TITOLO II

SOCI

Art. 8

Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

 

Art. 9

Tipologia

Possono essere soci dell’associazione i produttori di birra artigianale, enti pubblici o privati, soggetti pubblici o privati, singoli e/o associati, interessati o interessanti al settore considerato.

I soci dell’Associazione si distinguono in:

- fondatori

- ordinari

- onorari

- sostenitori

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo, versando la quota quale fondo di dotazione iniziale; essi devono avere gli stessi requisiti richiesti ai soci ordinari e hanno gli stessi diritti e doveri.

Sono soci ordinari coloro che, avendo ottenuto l’approvazione del Consiglio Direttivo, versano regolarmente la relativa quota annuale e partecipano alla vita associativa.

Sono soci sostenitori enti, associazioni, privati cittadini, titolari di attività professionale di produzione o di distribuzione / commercio che sorreggono con finanziamenti e donazioni l’attività dell’Associazione, in sintonia con gli scopi sociali. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono ricoprire cariche elettive.

Sono soci onorari tutti coloro che si sono distinti per particolari meriti raggiunti nel campo birrario, per l’attività scientifica e per la diffusione della cultura birraria o coloro che hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’associazione.

I soci onorari, su proposta libera di qualsiasi socio, sono nominati dal Consiglio Direttivo, sono esclusi dal pagamento della quota associativa annuale, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche elettive.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di modificare o individuare altre categorie di soci.

 

Art.10

Ammissione dei soci: modalità

Sono soci tutti coloro che, previa richiesta di adesione, lettura ed accettazione del presente Statuto, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.

Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di ammissione, che deve essere sempre motivato, è ammesso appello all’Assemblea generale.

La qualità di socio si perde per:

· dimissioni

· decesso

· morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo

· indegnità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere accolte dal Consiglio Direttivo. I soci che intendono dimettersi devono presentare disdetta all’Associazione per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante una dichiarazione sottoscritta da consegnare a mano, presso la sede legale dell’Associazione.

Colui che presenta disdetta resta, comunque, obbligato al pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi straordinari dovuti per l’anno in corso.

In mancanza di disdetta l’adesione del socio all’associazione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

I soci morosi potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota annuale di associazione.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione, ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R.,via fax o via email è inviata all'escluso.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso secondo le modalità previste dal comma terzo del presente articolo.

I soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’associazione non possono riprendere le quote e i contributi versati, né possono vantare alcun diritto o pretesa sul fondo comune dell’Associazione.

 

ART. 11

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività sociali;

- a partecipare all’assemblea;

- a recedere, nei termini e con le modalità stabiliti nel vigente Statuto, dall’appartenenza all’Associazione;

- all’elettorato attivo e passivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Ogni associato ha l’obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni prese dagli Organi, nonché è tenuto a versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari nella misura e con le modalità stabilite periodicamente.

La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'assemblea stessa intenderà adottare.

La quota associativa dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'entrata in associazione ed entro 30 giorni dall'inizio dell'anno solare.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere rivalutato.

I soci sostenitori sono tenuti al pagamento di un quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; essi possono partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ma non hanno diritto di voto.

Il conseguimento della figura di “socio ordinario” avviene esclusivamente su invito del Consiglio Direttivo, è riservata ai soci sostenitori con almeno due anni di iscrizione.

I soci onorari non sono tenuti a pagare le quote annuali ed i contributi straordinari, hanno diritto di partecipazione ma non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono essere eletti alle cariche sociali, non essendo loro attribuito il diritto all’elettorato attivo e passivo.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di validità un anno.

Si riconosce ai soci fondatori la tessera associativa a vita.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la consegna di tessere onorarie annuali, pluriennali o a vita a coloro che si contraddistinguono particolarmente nella promozione dell'Associazione e nel conseguimento dei suoi fini associativi. Tali tessere possono essere revocate dal consiglio nel caso in cui i soci non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

 

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

- L’Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente e il Vice – Presidente

- Il Segretario/Tesoriere

 

Art. 13

Cariche sociali

Gli Organi dell’associazione vengono eletti a scrutinio segreto.

Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e sono gratuite.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori e ordinari regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi straordinari.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell’accettazione da parte dell’organo di cui fa parte il dimissionario. Gli organi ricoprenti le cariche sociali resteranno in carica, indipendentemente dalla durata, fino alla nomina degli organi successivi. Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute, che può essere anche forfetariamente determinato per impegni di carattere permanente.

 

ART.14

Assemblea dei soci:composizione

L’assemblea generale dei soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

E’ composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi straordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito dal segretario, da questi nominato, e in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente; qualora quest’ultimo fosse indisponibile, il Presidente può affidare il ruolo di Presidente dell’Assemblea ad un componente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell’Assemblea è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega di un altro socio regolarmente iscritto. Le Deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

 

Art.15

Assemblea: convocazione

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, anche in un luogo diverso dalla sede dell’Associazione, in prima e seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un lasso di tempo inferiore ad un’ora.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta spedita o consegnata a mano a ciascun associato, almeno 15 gg. prima della data fissata per l’adunanza.

La comunicazione deve contenere tassativamente l’ordine del giorno nonché l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

Se all’ordine del giorno vi è l’approvazione dei bilanci l’avviso deve, altresì, indicare il luogo, i giorni e le ore in cui gli stessi ed i documenti annessi possono essere consultati.

 

Art.16

Assemblea: validità

L’assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è valida quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno degli associati aventi il diritto di voto.

L’assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è valida quando sia presente o rappresentato i due terzi degli associati aventi il diritto di voto.

Mancando il numero legale e trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il consenso della metà più uno dei presenti.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con voto palese.

Nel caso di seduta elettiva l'Assemblea delibera l'elezione degli Organi sociali a scrutinio segreto e a preferenza unica.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con scrutinio segreto.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto un verbale, su apposito registro, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e da due scrutatori intervenuti.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei Soci per la loro consultazione presso la sede associativa o sul sito della stessa in apposita area riservata. Sarà cura del Segretario Verbalizzante inviare a tutti i Soci copia del verbale di Assemblea entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

 

Art.17

Assemblea: competenze

L’assemblea, in seduta ordinaria, indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed, inoltre:

· approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

· approva il rendiconto economico finanziario annuale;

· elegge i membri del Consiglio Direttivo;

· approva il regolamento per il funzionamento dell’Associazione;

· delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

L’Assemblea, in seduta straordinaria, delibera sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 18

Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette soci eletti dall’Assemblea comprese le figure di Presidente, vicepresidente e segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un vice -Presidente e procede alla nomina di un segretario.

In caso di dimissioni, destituzione o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima adunanza dell’Assemblea Ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta inviata o consegnata a mano a ciascun consigliere, almeno 8 gg. prima della data fissata per la riunione e, nei casi di urgenza, con preavviso di solo 1 giorno.

L’avviso deve contenere, altresì, l’indicazione, del luogo, del giorno, dell’ora nonché l’ordine del giorno.

La presenza di tutti componenti del Consiglio sana gli eventuali vizi di convocazione.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono di norma palesi salva diversa decisione del Presidente.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale la decisione alla quale accede il Presidente; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Il consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, decade e viene sostituito, nella successiva riunione del Consiglio Direttivo, dal consigliere di riserva, primo dei non eletti.

E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali o di essere iscritti in altre Associazioni per la divulgazione della birra presenti sul territorio regionale, ma non su quello nazionale.

 

art.19

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salvo le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio sociale.

Il Consiglio Direttivo predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:

- determina le direttive di azione dell’Associazione;

- stabilisce le quote di adesione annuale all’associazione e delibera sui contributi straordinari a carico degli imprenditori aderenti;

- stabilisce il programma delle iniziative dell’associazione per il raggiungimento dello scopo sociale nonché il piano di finanziamento delle iniziative stesse in correlazione al bilancio;

- predispone la relazione annuale sull’attività ed i bilanci consuntivi e preventivi;

- esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione;

- delibera sulle spese occorrenti per la realizzazione delle iniziative;

- delibera su quant’altro è necessario per la tutela del patrimonio e dell’attività dell’associazione;

- cura la riscossione dei contributi, corrispettivi e di quant’altro dovuto all’associazione;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

- può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti, anche tra i non soci, determinandone il compenso e le mansioni.

 

Art. 20

Il Presidente

Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Egli può delegare il vicepresidente.

Il Presidente convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria e presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, assume le iniziative e gli atti necessari sostituendosi al Consiglio, cui riferisce nella prima riunione successiva per la ratifica del suo operato. La ratifica va effettuata entro trenta giorni dal compimento degli atti.

I medesimi poteri sono attribuiti al Vice Presidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente o su delega dello stesso Presidente per taluni specifici compiti o settori.

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

Nel caso di decadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice -Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente.

La carica di Presidente Onorario verrà mantenuta dal socio che la detiene fino alla morte del medesimo, sempre che non vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Le cariche di Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la durata di un anno solare e dovranno essere rinnovate di anno in anno nel corso della prima assemblea dei soci.

 

Art.21

Segretario/tesoriere

Il Segretario svolge le seguenti funzioni tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

 

Art. 22

Altri organi: presidente e consiglio di sezione decentrata.

Qualora le varie attività svolte all’interno dell’Associazione impongano la costituzione di organi o figure aggiuntive, spetterà al Consiglio Direttivo la loro relativa costituzione e la nomina dei Soci preposti alle cariche dei nuovi organi.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2, il consiglio direttivo può istituire sedi operative decentrate, qualora ciò risulti utile allo sviluppo della attività associativa. In tal caso, queste assumono per esteso la denominazione dell'associazione con l'aggiunta del termine Sezione o espressioni equipollenti e nelle quali opereranno un reggente detto pure Presidente di Sezione decentrata e un consiglio di sezione decentrata.

Il Presidente di sezione ha il compito di coordinamento della sede distaccata. E' nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Nella sua attività si raccorda con il Consiglio stesso.

Il consiglio di sezione decentrata è' composto da soci ordinari e onorari della sezione decentrata e adotta le proprie deliberazioni soggette al visto esecutivo del Consiglio direttivo.

 

TITOLO IV

IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 23

Patrimonio sociale e mezzi sociali

L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative e dai contributi straordinari versati annualmente dagli associati;

- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

- dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’Associazione;

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione e dall’eventuale fondo di riserva.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

 

Art. 24

Rendiconto e Preventivo finanziario

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 

TITOLO V

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 25

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei 3/4 dei soci riuniti in Assemblea validamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.26

Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

 

Art. 27

Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’Associazione, o suoi organi, sono sottoposte esclusivamente all’esame e al giudizio del Consiglio Direttivo, la cui pronuncia è inappellabile.

 

Art. 28

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

Art. 29

L’Assemblea dichiara di aver letto, approvato e sottoscritto il presente Statuto, dichiarando di accettare tutti gli articoli contenuti in esso. A riprova di questo i Soci Fondatori depositeranno firma di quietanza nell’Atto Costitutivo.

 

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